Transizione 5.0 ha differenze dalla 4.0? scopriamo insieme le caratteristiche di questa agevolazione.
Il Piano prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato: “Il Piano Transizione 5.0 è architrave della nostra politica industriale, per consentire alle nostre imprese di innovarsi per vincere la sfida della duplice transizione digitale e green, nei due anni decisivi 2024/2025, in cui si ridisegnano gli assetti geoeconomici. Oltre agli investimenti in beni strumentali, la misura è orientata anche alla formazione dei lavoratori, perché le competenze sono il fattore che fa la differenza soprattutto per il nostro Made in Italy”.
Come funziona la procedura di richiesta per transizione 5.0?
L’ accesso al beneficio continua ad essere valido su tutto il territorio nazionale sotto forma di credito di imposta, ma non è più automatico come avveniva con Transizione 4.0.
Le imprese devono presentare in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE), la documentazione prevista nel decreto unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
Il GSE, a sua volta, verifica la completezza della documentazione e trasmette al Mimit l’elenco delle imprese ammissibili, dopo aver verificato che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsti a livello nazionale.
Spetta all’azienda comunicare periodicamente al GSE l’avanzamento dell’investimento ammesso.
Poi, in base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
I suddetti moduli non sono ancora disponibili. Il Decreto prevede un elenco di decreti attuativi che dovranno essere adottati “entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto” (entro i primi giorni di aprile).
Cosa specificheranno nei decreti attuativi?
Dovranno essere resi pubblici i decreti relativi a:
a) al contenuto nonché’ alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché’ di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;
e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post, nonché’ alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate
valutazioni di carattere tecnico;
f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;
g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.
Chi può presentare la domanda per il beneficio 5.0?
Possono presentare domanda:
- le imprese residenti nel territorio dello Stato
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Requisito di ammissione:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Soggetti esclusi:
- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive
Quali sono le spese finanziabili per transizione 5.0?
Sono finanziabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (si veda a riguardo l’Allegato 1 in calce alla presente scheda tecnica), che sono interconnessi al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:
- una riduzione dei consumi energetici della struttura cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa,
- una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
A tal proposito occorre specificare che sono considerati ammissibili esclusivamente:
a. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
b. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c. moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120%e 140% del loro costo.
- le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti totali, e in ogni caso sino al massimo di € 300.000,00.
Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di prossima uscita.
Specifiche:
- Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
- Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Investimenti esclusi:
Investimenti destinati:
a. ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
b. ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c. ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d. ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente;
Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Sono ammissibili gli investimenti realizzati nel 2024-2025
Certificazioni
Il beneficio Transizione 5.0 è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con prossimo decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento
degli investimenti, attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni ammissibili;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Con decreto di prossima emanazione saranno individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
i) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352 Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 10.000,00.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a € 5.000 euro.
Utilizzo del credito di imposta da Transizione 5.0
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi
telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo utilizzabile, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d’imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria
dello Stato. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Cumulabilità
Il credito d’imposta 5.0 “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi”, ovviamente senza che questo “porti al superamento del costo sostenuto”.
Il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile con:
- Credito Transizione 4.0.
- Credito ZES unica.
RISORSE UTILI
Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 (gazzetta ufficiale)
COME POSSIAMO AIUTARTI
- CONSULENZA SPECIALIZZATA GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON UNA SOCIETÀ DEL SETTORE DELLA FINANZA AGEVOLATA
- PREVENTIVO GRATUITO SENZA IMPEGNO PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE MES NECESSARIO ALL’OTTENIMENTO DEL CERDITO DI IMPOSTA
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