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L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, includendo le novità riguardanti il sistema che permette di consultare i documenti e apportare eventuali integrazioni direttamente nel portale Fatture e Corrispettivi.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
La guida pubblicata illustra nel dettaglio le regole e le procedure per il pagamento dell’imposta di bollo, obbligo disciplinato dall’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014.
L’Agenzia delle Entrate fornisce ai contribuenti e ai loro intermediari:
- I dati relativi all’imposta di bollo risultante dalle fatture elettroniche emesse.
- Informazioni sulle fatture prive dell’indicazione dell’imposta di bollo, ma per le quali questa risulta comunque dovuta.
Dati e Funzionalità del Portale Fatture e Corrispettivi
Attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”, i soggetti IVA possono:
- Verificare la corretta applicazione dell’imposta di bollo.
- Confermare l’integrazione proposta dall’Agenzia.
- Procedere al pagamento dell’imposta o fornire chiarimenti in caso di errori.
nel portale si troveranno due tipi diversi di elenchi.
- l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, assoggettati all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture elettroniche che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.
Individuazione del trimestre di riferimento
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.
Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.
Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.
Variazione dell’elenco B in caso di necessità
I contribuenti possono modificare l’Elenco B entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre:
- Segnalando fatture che non soddisfano i requisiti per l’imposta di bollo.
- Aggiungendo eventuali fatture non presenti negli elenchi, ma soggette al bollo.
Nel caso in cui il contribuente integri l’elenco B con gli estremi dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, questi verranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare.
Le modifiche devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.
Versamento dell’Imposta di bollo e controlli
L’Agenzia calcola l’imposta dovuta Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata dal contribuente entro i termini previsti), entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.
Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella seguente tabella:
In caso di ritardo, il sistema applica automaticamente le sanzioni e consente il pagamento con ravvedimento operoso.
Inoltre, il portale permette di consultare i pagamenti effettuati. Se emergono mancati pagamenti o errori, il Fisco invia una comunicazione via PEC, e il contribuente ha 30 giorni per regolarizzare o fornire chiarimenti.
Nuovo Servizio CIVIS: Assistenza Online per il Bollo su Fatture Elettroniche
L’assistenza può essere richiesta:
- tramite il servizio web CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
- fissando un appuntamento presso qualsiasi ufficio territoriale.
Il servizio CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche consente di richiedere assistenza e di ottenere, on line, l’esito delle lavorazioni in tempi standard, evitando al contribuente o all’intermediario di recarsi in ufficio.
Per approfondimenti rimandiamo al link dell’agenzia delle entrate sull’argomento.