Riaddebito imposta di bollo in fattura: nuovo orientamento e IVA

29Gen, 2026

Riaddebito imposta di bollo in fattura: nuovo orientamento e IVA

Il riaddebito dell’imposta di bollo in fattura è oggetto di un aggiornamento interpretativo che, ad oggi, rappresenta l’orientamento più seguito nella prassi. In questa guida riepiloghiamo cosa cambia nella qualificazione del riaddebito e quale trattamento IVA applicare.

Cosa si faceva in passato: l’impostazione ex art. 15 DPR 633/72

Tradizionalmente, il riaddebito dell’imposta di bollo veniva spesso qualificato come “anticipazione in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/1972, con conseguente esclusione dalla base imponibile IVA.

Alla luce dei più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, questa impostazione risulta oggi superata.

Perché il bollo non è più considerato un’anticipazione

Secondo l’orientamento oggi più seguito:

  • l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine dal soggetto che emette la fattura;
  • non può quindi configurarsi come “anticipazione in nome e per conto” fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633/72;
  • il successivo riaddebito al cliente, non essendo un’anticipazione ex art. 15, assume la natura di elemento accessorio del compenso, seguendo il medesimo trattamento IVA dell’operazione principale.

Trattamento IVA: il riaddebito segue l’operazione principale

In concreto, il riaddebito dell’imposta di bollo:

  • segue il regime IVA della prestazione principale;
  • concorre alla formazione dei ricavi e compensi del prestatore.

Esempio: operazione non imponibile ex art. 8 lett. c (dichiarazione d’intento)

A titolo esemplificativo, in caso di emissione di una fattura per un’operazione non imponibile ex art. 8 lett. c) (dichiarazione di intento ricevuta), il riaddebito di € 2,00 a titolo imposta di bollo dovrà essere assoggettato allo stesso trattamento dell’operazione principale.

Altri casi indicati: quando vale lo stesso principio

Lo stesso discorso vale per:

  • Operazioni fuori campo IVA ex artt. 2, 3, 4, 5, 7, 7-septies DPR 633/72;
  • Operazioni esenti IVA ex art. 10 DPR 633/72;
  • Operazioni escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72;
  • Operazioni effettuate da soggetti che applicano i regimi fiscali dei forfettari e dei minimi.

Le fatture già emesse vanno rettificate?

Le operazioni intercorse seguendo il precedente orientamento non vanno rettificate.

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