Gli effetti della Brexit su IVA e imposte

Effetti della brexit iva e imposte
12Gen, 2021

Gli effetti della Brexit su IVA e imposte.

Dal 1° gennaio 2021 diventa effettiva l’uscita del Regno Unito dall’UE

Dopo un lungo negoziato, a dicembre l’Unione Europea e il Regno Unito sono arrivati ad un Accordo di Recesso che regolerà i rapporti e che resterà in vigore provvisoriamente fino al 28 febbraio 2021.

A partire da quest’anno si osserveranno le regole previste per le operazioni con i paesi Extra-UE anche per i rapporti commerciali con il Regno Unito.

CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Nel caso delle cessioni di beni:

  • non si applica più il regime di reverse charge (art. 41 DL 331/93), non trattandosi più di operazioni intracomunitarie, né l’obbligo di presentare gli elenchi INTRASTAT;
  • diventano obbligatori gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni, con pagamento di dazi e IVA legati all’ingresso nell’Unione Europea;
  • non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.

Nel caso di prestazioni di servizio:

  • per i servizi resi bisognerà continuare ad emettere fattura ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972;
  • per i servizi ricevuti invece di integrare la fattura come si faceva per il reverse charge, bisognerà emettere un’autofattura.

IMPOSTE SUI REDDITI

Non saranno più applicabili:

  • la direttiva 90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell’UE;
  • la direttiva 2003/49/CE che prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell’Unione Europea.

Restano invece applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

IRLANDA DEL NORD: regime speciale solo per la circolazione della merce

Per l’Irlanda del Nord continua a restare in vigore un regime speciale di circolazione delle merci. Questo prevede:

  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
  • le operazioni che comportano movimenti di beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
  • i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri e nell’Irlanda del Nord potranno utilizzare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri ad acquirenti in Irlanda del Nord e viceversa;
  • i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord e negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta negli Stati membri/Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all’IVA già assolta per l’acquisto di beni;
  • gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per “XI”, in luogo di “GB”.

il protocollo non prevede un regime speciale per le prestazioni di servizi, per queste è considerato Paese terzo esattamente come il resto del Regno Unito.

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