Nell’articolo 28 del D.L. rilancio si parla di credito imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso NON abitativo destinati:
- allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico
- all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
- allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali
Chi può usufruire del credito di imposta?
- imprese
- professionisti
- enti non commerciali
A patto che i ricavi o compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. rilancio.
Le strutture “alberghiere e agrituristiche” possono invece beneficiare del credito di imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di’imposta precedente.
Come calcolare il credito di imposta sui canoni di locazione?
Il credito di imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Può essere utilizzato in compensazione, con altre imposte e contributi, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Altre informazioni
Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo dei crediti di imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere: utilizzati in compensazione nel modello F24 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale con la procedura c.d. “semplificata”.
Il credito di imposta sarà pari :
- al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo
- al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo
Diretta Instagram sul Decreto rilancio realizzata in collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI
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