l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 24/E/2020, che ha fornito i primi chiarimenti
ufficiali sull’ambito di applicazione e sugli adempimenti necessari.
I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi ammessi, possono optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito di imposta a terzi, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.
Interventi ammessi a questa formula BONUS 110%
- interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera a) e b), Tuir;
- interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013 e di cui all’articolo 119, comma 1 e 2, D.L. 34/2020;
- interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e di cui all’articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020;
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019;
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera-h), Tuir, ivi compresi quelli di cui all’articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020;
- interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter, D.L. 63/2013 e di cui all’articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020.
Requisiti richiesti per il SUPERBONUS
Esclusivamente per quanto riguarda il superbonus, ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alla detrazione del 110%, sono predefiniti dei requisiti:
a) per gli interventi di cui all’articoli 119, commi 1, 2 e 3, D.L. 34/2020, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (copia dell’asseverazione deve essere trasmessa all’Enea);
b) per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 4, la riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, in base alle disposizioni del D.M. 58/2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’asseverazione deve essere depositata presso lo sportello unico per l’edilizia competente. I professionisti incaricati attestano altresì la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
c) i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110%
(compresa la polizza di assicurazione della responsabilità civile che devono avere sottoscritto gli
asseveratori/attestatori) devono essere verificati mediante l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni (può essere un dottore
commercialista, ragioniere, perito commerciale o consulente del lavoro) ovvero dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei Caf.
Modello per la comunicazione telematica dello sconto o della cessione del credito
Il modello approvato potrà essere utilizzato a decorrere dal 15 ottobre 2020 e permetterà la comunicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondenti alla detrazione per:
- gli interventi “ordinari” di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che hanno previsto il sostenimento di spese nelle annualità 2020 e 2021 (in questi casi la comunicazione può essere inviata dal beneficiario della detrazione per interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari o dall’amministratore di condominio nel caso di
- interventi sulle parti comuni, in alternativa avvalendosi di intermediari abilitati); gli interventi che fruiscono del superbonus del 110%, quali quelli di efficienza energetica, di riduzione del
rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che hanno previsto il sostenimento di spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (in questi casi la comunicazione telematica per interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari potrà essere trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità mentre per interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali potrà essere effettuata anche dagli amministratori di condominio).
Il termine ultimo per l’invio della comunicazione telematica è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che hanno dato diritto alla detrazione (le specifiche tecniche per la trasmissione saranno rilasciate entro fine settembre).
I cessionari e i fornitori utilizzeranno i crediti di imposta corrispondenti alla detrazione con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione stessa, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Il superbonus del 110% deve essere fruito in 5 rate annuali di uguale importo.