Bonus baby sitter anche ai nonni o parenti se non conviventi

Bonus baby sitter
07Lug, 2020

Bonus baby sitter anche ai nonni o parenti se non conviventi.

Il bonus baby sitting viene versato tramite il Libretto famiglia, un sistema di voucher digitali a cui devono registrarsi sia l’utilizzatore (quindi in questo caso i genitori) sia il beneficiario (chi sta prestando il servizio di baby sitting del minore). Alla fine l’INPS erogherà direttamente al beneficiario il voucher.

I relativi compensi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 54–bis citato, comma 4).

Spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nell’intero periodo (5 marzo-31 luglio 2020). Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo spettante per il nucleo familiare (1.200).

Quali sono i requisiti del richiedente per il bonus baby sitting?

Il bonus è destinato alle seguenti tipologie di lavoratori, come elencate dalla circolare n. 44/2020:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi non iscritti all’INPS.

Sono riconosciuti altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020. In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si tiene conto del predetto limite d’età.

Quali sono i requisiti del beneficiario?

Con la  circolare INPS 73/2020è stato esteso anche a nonni e parenti la possibilità di richiedere il bonus, non applicando la «presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare», con l’esclusione dei genitori e dei familiari conviventi.

Quindi in questo caso il requisito è che i nonni o altri familiari beneficiari non siano conviventi con il minore, non sarà richiesto di esibire alcuna documentazione di spesa.

Cosa succede in caso di utilizzo di centri estivi?

il decreto-legge n. 34/2020 ha previsto ex novo la possibilità di optare, per una parte o per tutto l’importo spettante, una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia.

Pertanto, ad esempio, se il nucleo familiare non è già percettore di servizi di baby-sitting (né di congedo Covid), potrà percepire la somma pari a 1.200 euro, da utilizzare in quota parte per i servizi di baby-sitting e in parte per i servizi integrativi per l’infanzia nel periodo fino al 31 luglio.

In caso di scelta del bonus per l’iscrizione al centro estivo o ai servizi integrativi per l’infanzia, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.)

Nella procedura dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Centri diurni estivi (LA5);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Quali sono le modalità di compilazione e presentazione della domanda?

L’accesso alla domanda online è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo

Per accedere il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore; (gratuito con poste italiane)
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle precedenti credenziali, è possibile:

  • richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:

–    sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

–    Contact Center chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a                               pagamento da rete mobile);

  • richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Facci sapere se l’articolo è stato utile e contattaci se hai necessità di ulteriori informazioni

[:en]Il bonus baby sitting viene versato tramite il Libretto famiglia, un sistema di voucher digitali a cui devono registrarsi sia l’utilizzatore (quindi in questo caso i genitori) sia il beneficiario (chi sta prestando il servizio di baby sitting del minore). Alla fine l’INPS erogherà direttamente al beneficiario il voucher.

I relativi compensi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 54–bis citato, comma 4).

Spetta nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per le prestazioni effettuate nell’intero periodo (5 marzo-31 luglio 2020). Nell’ipotesi in cui, all’interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori con età entro i limiti previsti dalla norma, sarà possibile percepire il bonus anche relativamente a tutti i minori presenti, formulando più domande. In ogni caso, non potrà essere superato l’importo complessivo spettante per il nucleo familiare (1.200).

Quali sono i requisiti del richiedente?

Il bonus è destinato alle seguenti tipologie di lavoratori, come elencate dalla circolare n. 44/2020:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi non iscritti all’INPS.

Sono riconosciuti altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020. In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si tiene conto del predetto limite d’età.

Quali sono i requisiti del beneficiario?

Con la  circolare INPS 73/2020è stato esteso anche a nonni e parenti la possibilità di richiedere il bonus, non applicando la «presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare», con l’esclusione dei genitori e dei familiari conviventi.

Quindi in questo caso il requisito è che i nonni o altri familiari beneficiari non siano conviventi con il minore, non sarà richiesto di esibire alcuna documentazione di spesa.

Cosa succede in caso di utilizzo di centri estivi?

il decreto-legge n. 34/2020 ha previsto ex novo la possibilità di optare, per una parte o per tutto l’importo spettante, una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia.

Pertanto, ad esempio, se il nucleo familiare non è già percettore di servizi di baby-sitting (né di congedo Covid), potrà percepire la somma pari a 1.200 euro, da utilizzare in quota parte per i servizi di baby-sitting e in parte per i servizi integrativi per l’infanzia nel periodo fino al 31 luglio.

In caso di scelta del bonus per l’iscrizione al centro estivo o ai servizi integrativi per l’infanzia, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.)

Nella procedura dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Centri diurni estivi (LA5);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Quali sono le modalità di compilazione e presentazione della domanda?

L’accesso alla domanda online è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo

Per accedere il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore; (gratuito con poste italiane)
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle precedenti credenziali, è possibile:

  • richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:

–    sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

–    Contact Center chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a                               pagamento da rete mobile);

  • richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Infine, si ricorda che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

 

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