“Decreto Rilancio”: credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

decreto rilancio adeguamento ambienti di lavoro
21Mag, 2020

Il Decreto rilancio all’ art. 120 introduce un nuovo credito d’imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro fino ad un massimo di 80.000 euro, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure di sicurezza contro la diffusione del Virus Covid-19.

Chi può usufruire dell’agevolazione?

  • soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del D.L. rilancio pag. 259-260 (ad esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema)
  • associazioni, fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del terzo settore

Quali interventi sono compresi?

Dunque il credito è riconosciuto in relazione agli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi quelli edilizi per:

  • rifacimento di spogliatoi e mense
  • realizzazione di spazi medici
  • ingressi e spazi comuni
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni?

il credito in oggetto è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione (art. 17 d.l. 9luglio 1997, n 241).

viene espressamente previsto che la disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-91” 

Altre informazioni

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo dei crediti di imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere: utilizzati in compensazione nel modello F24 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale con la procedura c.d. “semplificata”.

 

Diretta Instagram sul Decreto rilancio realizzata in collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI

Studio Marseglia & Associati
Via Cavour n. 15
21013 Gallarate (Va)

 

Altri argomenti del Decreto rilancio:

  • contributo a fondo perduto per agenzie di viaggio e tour operator
  • Bonus mobilità per incentivare la mobilità sostenibile
  • esenzione iva mascherine e DPI
  • detrazioni al 110% delle spese di riqualificazione energetica
  • Bonus vacanze e guida dell’agenzia delle entrate
  • rinvio lotteria scontrini
  • sospensione F24 in scadenza a maggio
  • indennità a favore di lavoratori e imprenditori
  • credito di imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
  • credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  • contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
  • esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e prima rata dell’acconto IRAP 2020

[:en]Il Decreto rilancio all’ art. 120 introduce un nuovo credito d’imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro fino ad un massimo di 80.000 euro, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure di sicurezza contro la diffusione del Virus Covid-19.

Chi può usufruire dell’agevolazione?

  • soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del D.L. rilancio pag. 259-260 (ad esempio bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema)
  • associazioni, fondazioni e agli altri enti privati compresi gli enti del terzo settore

Quali interventi sono compresi?

Il credito è riconosciuto in relazione agli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e misure di contenimento contro la diffuzione del virus Covid-19, compresi quelli edilizi per:

  • rifacimento di spogliatoi e mense
  • realizzazione di spazi medici
  • ingressi e spazi comuni
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • investimenti in attività innovative quali lo sviluppo o l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti e utenti

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni?

il credito in oggetto è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione (art. 17 d.l. 9luglio 1997, n 241).

viene espressamente previsto che la disposizione in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 c(2020) 1863 final “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-91” 

Altre informazioni

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo dei crediti di imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere: utilizzati in compensazione nel modello F24 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale con la procedura c.d. “semplificata”.

 

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