Il D.L. rilancio prevede all’articolo 119 la detrazione del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2020 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Si applica soltanto agli interventi effettuati dai condomini o sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Non spetta se le spese si riferiscono ad interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Le detrazioni si applicano quindi agli interventi effettuati:
- dai condomini
- dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari ad eccezione degli edifici diversi da quelli adibiti ad abitazione primaria
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
Che interventi rientrano nella detrazione?
- specifici interventi di riqualificazione energetica. Si dovrà ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche, se non possibile il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetiche (A.P.E)
- interventi di riduzione del rischio sismico
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
Si può optare per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione?
- tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%
- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR
- tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti dall’art. 14 del DL 63/2013
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, co. 1, lett. h) del DPR 917/1986
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 ter del D.L. 63/2013
Cosa succede in caso di trasformazione in credito di imposta?
In caso di opzione per la trasformazione delle detrazioni in credito d’imposta, il contribuente potrà utilizzare lo stesso in compensazione (con altri tributi e contributi) sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Il credito d’imposta deve essere usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, con la precisazione però che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita negli anni successivi e nemmeno essere richiesta a rimborso.
Diretta Instagram sul Decreto rilancio realizzata in collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI