“Decreto rilancio”: indennità per i lavoratori domestici

Decreto rilancio lavoratori domestici
22Mag, 2020

[:it]”Decreto rilancio”: indennità per i lavoratori domestici.

Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc..

Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.

Con il D.L. rilancio art. 85 si prevede un’indennità per i lavoratori domestici nella misura di 500,00 euro per ciascun mese di aprile e maggio.

a condizione che  abbia in essere alla data del 23/02/2020 uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore  settimanali e che non sia convivente con il datore di lavoro.

A chi NON spetta l’indennità?

L’indennità NON spetta ai soggetti già percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pario superiore all’ammontare delle indennità. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità, si procederà ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuta in ciascuna mensilità.

L’indennità NON spetta ai titolari di pensione, fatta eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Come verrà erogata l’indennità?

L’indennità è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa presentazione della domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l’anno 2020.

Dove si presenta la domanda?

Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Diretta Instagram sul Decreto rilancio realizzata in collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI

Studio Marseglia & Associati
Via Cavour n. 15
21013 Gallarate (Va)

 

Altri argomenti del Decreto rilancio:

  • contributo a fondo perduto per agenzie di viaggio e tour operator
  • Bonus mobilità per incentivare la mobilità sostenibile
  • esenzione iva mascherine e DPI
  • detrazioni al 110% delle spese di riqualificazione energetica
  • Bonus vacanze e guida dell’agenzia delle entrate
  • rinvio lotteria scontrini
  • sospensione F24 in scadenza a maggio
  • indennità a favore di lavoratori e imprenditori
  • credito di imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
  • credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  • contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
  • esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e prima rata dell’acconto IRAP 2020

[:en]Sono lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc..

Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.

Con il D.L. rilancio art. 85 si prevede un’indennità per i lavoratori domestici nella misura di 500,00 euro per ciascun mese di aprile e maggio.

a condizione che  abbia in essere alla data del 23/02/2020 uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore  settimanali e che non sia convivente con il datore di lavoro.

A chi NON spetta l’indennità?

L’indennità NON spetta ai soggetti già percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pario superiore all’ammontare delle indennità. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità, si procederà ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuta in ciascuna mensilità.

L’indennità NON spetta ai titolari di pensione, fatta eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

Come verrà erogata l’indennità?

L’indennità è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa presentazione della domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l’anno 2020.

Dove si presenta la domanda?

Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

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