Decreto Ristori: calcolo del contributo per le categorie danneggiate e altre agevolazioni

30Ott, 2020

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Calcolo del contributo categorie danneggiate

Il Decreto Ristori,  pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, prevede per i settori più colpiti quali teatri, discoteche, organizzazione feste, alberghi, taxi e tutte le partite Iva che sono state danneggiate dal Covid alcune agevolazioni:

  • contributo a fondo perduto
  • cancellazione seconda rata IMU
  • Credito d’imposta per affitti commerciali al 60%
  • proroga cassa integrazione
  • indennità una tantum per lavoratori stagionali
  • reddito di emergenza
  • proroga dei contributi previdenziali

Contributo a fondo perduto

Il Decreto Ristori prevede  un Contributo a fondo perduto per teatri, discoteche, organizzazione feste, alberghi, taxi e tutte le partite Iva che sono state danneggiate dal Covid (tutte le attività beneficiarie sono elencate nell’allegato del decreto).

Condizioni per richiederlo

Condizione per ricevere il contributo è quindi avere il Codice Ateco indicato nella tabella ed essere titolare di partita Iva al 25 ottobre 2020.

Per la determinazione del contributo bisogna distinguere tra:

  • soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro. *
  • soggetti con ricavi superiori, questi ultimi prima non erano ricompresi.

Il riferimento del calo di fatturato di due terzi è sempre aprile 2020 rispetto aprile 2019. Tranne per chi ha iniziato l’attività dal 1 gennaio 2019 a cui spetta il contributo indipendentemente dal calo del fatturato.

*soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro:

  • coloro che hanno già beneficiato del contributo nel mese di maggio vedranno automaticamente l’accredito del contributo entro il 15 novembre
  • coloro che lo richiedono per la prima volta dovranno presentare istanza telematica e successivamente si riceverà l’accredito entro il 15 dicembre. Per presentare l’stanza telematica bisogna attendere un decreto.

Come fare il calcolo del contributo per le categorie danneggiate

Il calcolo del contributo avviene mediante applicazione di un coefficiente che va dal 100% al 400% (a seconda del codice ATECO) applicato all’importo risultante dal calcolo previsto per i contributi corrisposti il mese di maggio che ricordiamo veniva determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

  • il 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
  • il 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • il 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non puo’ essere superiore a 150.000,00 euro.

Ecco alcuni esempi di coefficienti per codici ateco:

  • 100% per gelaterie, pasticcerie e bar senza cucina;
  • 150% per ristorazione, aziende agricole e strutture alberghiere;
  • 200% per catering, piscine, palestre, teatri e cinema;
  • 400% per discoteche, sale da ballo e simili.

Rata IMU cancellata

Secondo l’articolo 9 non è dovuta della seconda rata dell’IMU gli immobili
e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato, da pagare entro il 16 dicembre 2020.

Credito d’imposta per affitti commerciali al 60%

Il beneficio interessa i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Possono beneficiarne le attività danneggiate indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Il credito sarà cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Proroga cassa integrazione

All’art. 12 si danno nuove disposizioni per la cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.

Sarà possibile fare domanda per la concessione di tali trattamenti per una durata massima di ulteriori 6 settimane collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Come citato nel decreto: “Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali e spettacolo

Bonus una tantum di 1.000 euro previsto nell’articolo 15 per coloro che ne  hanno già beneficiato, l’indennità è riconosciuta a :

  • lavoratori dipendenti stagionali – anche appartenenti a settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali – che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020
  • lavoratori autonomiprivi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere
  • incaricati alle vendite a domicilio

Reddito di emergenza

L’art. 14 prevede per coloro che ne hanno già beneficiato nei mesi passati, il dl Ristori conferma il reddito di emergenza per altre due mensilità. Il valore del beneficio è di 800 euro per i mesi di novembre e dicembre.

Proroga dei contributi previdenziali

Sempre solo per i codici ateco previsti dal decreto sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria relativi al mese di novembre 2020. l’articolo di riferimento è il nr 13.

Il versamento sarà dovuto entro il 16 marzo 2021 senza applicazione di more o interessi in un’unica soluzione o o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive,
determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

DOCUMENTI UTILI

decreto ristori_gazzetta

ALLEGATO 1: CODICI ATECO beneficiari  codici ateco_decreto ristori

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