E-COMMERCE: le dogane chiedono più chiarezza.
Alla luce degli incrementi degli acquisti online, con la Nota n 37837 del 4 febbraio (vedi qui), il Direttore delle Dogane interviene per incentivare gli operatori del commercio elettronico a dare “particolare attenzione e maggiore sensibilità nella esplicitazione delle singole spese che vengono addebitate al consumatore finale onde evitare che il medesimo possa incorrere in errore circa la natura delle stesse e l’effettivo beneficiario”.
Invita quindi gli operatori a distinguere chiaramente nei documenti le seguenti voci:
- voci di spesa sostenute per i dazi
- voci per l’IVA
- altri eventuali oneri fiscali
ADM Agenzia dei Monopoli e delle Dogane è l’organismo a cui è demandata la regolamentazione e la vigilanza in materia di commercio internazionale.
In particolare la nota fa riferimento agli scambi commerciali UE-UK secondo il quale, grazie all’Accordo commerciale siglato il 24/12/2020, invia provvisoria dal 1 gennaio 2021 è fatto divieto di applicare e riscuotere i dazi doganali relativamente alle importazioni in Italia di merci originarie Uk.
Riepilogando le richieste sono:
- non utilizzare diciture che possano indurre in errore i consumatori finali circa gli oneri e le spese sostenute in dogana
- evidenziare con maggiore trasparenza quali oneri sono riferiti alle imposizioni tributarie accertate e riscosse dalla Autorità doganale e quali invece sono le spese relative ai servizi per la spedizione
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