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Dal 1 gennaio 2025 cambiano le regole per il regime forfettario: eliminato il tetto massimo di 400 euro per la fattura semplificata.
Dal 1 gennaio a seguito del recepimento delle norme UE sull’IVA, verrà eliminato il tetto massimo di 400 euro per l’emissione delle fatture semplificate per i forfettari.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, tra gli altri, il Dlgs di:
- attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo).
le regole previste dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972 sulla fattura semplificata si applicheranno senza limiti di importo, ma per i soli contribuenti forfettari.
La fattura semplificata deve avere almeno le seguenti informazioni
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.