Addio dal 2022 all’Esterometro.
Il comma 1103 della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2022, non sarà più necessario presentare il cd. “esterometro” in quanto i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (Sdi) secondo il formato della fattura elettronica.
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato avviene entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (e quindi entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione);
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Nel corso di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito a come determinare la data di ricezione del documento di acquisto per le fatture ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. Nel caso di documenti analogici, il momento di ricezione è comunque da individuare nella consegna del documento al cessionario o committente, il quale ne ottiene la disponibilità.
Il successivo co. 1104 della Legge di bilancio 2021 stabilisce che, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si rende applicabile la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, entro il tetto massimo di euro 400 mensili. Tale sanzione è ridotta alla metà, nel limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la corretta trasmissione dei dati è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite
Per l’intero 2021 resta ancora dovuta la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere con periodicità trimestrale (entro l’ultimo giorno successivo a ciascun trimestre), tenuto conto delle novità introdotte dai provvedimenti direttoriali n. 99922/2020 e n. 166579/2020, con cui sono stati revisionati i “codici natura” che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati nelle comunicazioni che saranno trasmesse dall’1 gennaio 2021.
in collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI
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