Credito di imposta per beni strumentali
Per supportare ed incentivare le imprese nel territorio italiano che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con lo scopo di aderire alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi è previsto un credito di imposta per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 2022.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Credito di imposta per investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi “NON 4.0” (beni “ordinari”)
è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professionisti
- per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021: credito di imposta pari al 10% del costo (15% per investimenti nel lavoro agile). Con tetto massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro
- per investimenti effettuati nel 2022 il credito di imposta è pari al 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro
Credito di imposta per investimenti in beni materiali “4.0”
è riconosciuto solo alle imprese, nell‘allegato A della L.232/2021 (clicca qui) c’è l’elenco delle spese ammissibili
Per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 credito di imposta è nella misura:
- del 50% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro
- del 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro
Per gli investimenti effettuati nel 2022:
- del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro
- del 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro
Credito di imposta per investimenti in beni immateriali “4.0”
nell‘allegato B della L.232/2021 (clicca qui) c’è l’elenco delle spese ammissibili
Il credito di imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
- nella misura 20% del costo
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
Dettagli del credito di imposta
- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24
- spetta per i beni materiali e immateriali in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno). Per soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali ordinari (non 4.0) dal 16.11.2020 al 31/12/.2021 spetta in un’unica quota annuale
- nel caso di investimento in beni ordinari il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni
- nel caso di investimenti in bene Industria 4.0 il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione
nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.
Normativa
- Commi da 185 a 197 della legge di bilancio 2020
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62 (commi 29-36)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57 (commi 8-11)
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70 (commi 91-94).