L’art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
Chi può beneficiare del contributo?
Il contributo spetta ai “soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Possono beneficiare dell’agevolazione anche:
- i contribuenti in regime forfetario;
- gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.
Sono esclusi
- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL);
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23.3.2021;
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
non sono previsti specifici codici ATECO di riferimento, né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza
Requisiti
Il contributo spetta ai soggetti beneficiari sopra elencati a condizione che:
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Modalità di richiesta
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate dal 30.3.2021 al 28.5.2021, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.
L’istanza va inviata esclusivamente in via telematica, tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Come calcolare il contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Quindi bisogna:
- partire da fatturato e corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019;
- dividere per per 12 (mesi) il fatturato del 2020 e quello del 2019, ottenendo così l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno;
- calcolare la differenza tra gli importi ;
- applicare a tale differenza la percentuale prevista a seconda della fascia di reddito 2019 in cui si trova il soggetto che intende fruire dell’agevolazione.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.L’importo non può essere superiore a 150.000 euro.
Per espressa previsione normativa, il contributo:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Modalità di erogazione
- erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente;
- fruito, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (a tal fine non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000, art. 1 co. 53 della L. 244/2007, art. 1 DL 78/2010).
Nell’istanza è prevista un’apposita sezione relativa alla “modalità di fruizione del contributo”, in cui il contribuente deve scegliere, in maniera irrevocabile la formula che preferisce.
in collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI
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