Sgravio totale apprendistato prorogato per il 2021.
Finalmente l’INPS ha emanato la circolare n. 87 del 18.6.2021, con le istruzioni sulla proroga dello sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato in favore dei datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove (al momento dell’assunzione), introdotto dalla legge di bilancio 2020.
Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.
Si applica sulle assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 effettuate nel periodo compreso
- tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019)
- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 15-bis, comma 12, del D.L. n. 137/2020)
lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006.
A decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato di primo livello, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
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