[:it]Credito d’imposta del 30% sulle commissioni per i pagamenti elettronici
Per utilizzare il credito d’imposta spettante a esercenti attività di impresa, arte o professioni pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, basterà utilizzare in compensazione tramite modello F24 il codice tributo:
- “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”. In sede di compilazione è esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”
utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
REQUISITI
|
I prestatori di servizi di pagamento che hanno convenzionato per l’accettazione di strumenti di pagamento al punto vendita, fisico o on-line (sui siti di commercio elettronico), devono trasmettere, almeno una volta al mese e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate e corrisposte dagli esercenti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020.[:en]Per utilizzare il credito d’imposta spettante a esercenti attività di impresa, arte o professioni pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, basterà utilizzare in compensazione tramite modello f24 il codice tributo:
- “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”. In sede di compilazione è esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati”
utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
REQUISITI
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I prestatori di servizi di pagamento che hanno convenzionato per l’accettazione di strumenti di pagamento al punto vendita, fisico o on-line (sui siti di commercio elettronico), devono trasmettere, almeno una volta al mese e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni addebitate e corrisposte dagli esercenti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020.[:]
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