“Decreto rilancio”: credito di imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso NON abitativo

decreto rilancio canoni di locazione
21Mag, 2020

[:it]Nell’articolo 28 del D.L.  rilancio si parla di credito imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso NON abitativo destinati:

  • allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico
  • all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
  • allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali

Chi può usufruire del credito di imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso NON abitativo?

  • imprese
  • professionisti
  • enti non commerciali

A patto che i ricavi o compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. rilancio.

Le strutture “alberghiere  e agrituristiche” possono invece  beneficiare del credito di imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di’imposta precedente.

Come calcolare il credito di imposta sui canoni di locazione?

Il credito di imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Può essere utilizzato in compensazione, con altre imposte e contributi, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Altre informazioni

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo dei crediti di imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere: utilizzati in compensazione nel modello F24 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale con la procedura c.d. “semplificata”.

Il credito di imposta sarà pari :

  • al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo
  • al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo

Diretta Instagram sul Decreto rilancio realizzata in collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI

Studio Marseglia & Associati
Via Cavour n. 15
21013 Gallarate (Va)

 

Altri argomenti del Decreto rilancio:

  • contributo a fondo perduto per agenzie di viaggio e tour operator
  • Bonus mobilità per incentivare la mobilità sostenibile
  • esenzione iva mascherine e DPI
  • detrazioni al 110% delle spese di riqualificazione energetica
  • Bonus vacanze e guida dell’agenzia delle entrate
  • rinvio lotteria scontrini
  • sospensione F24 in scadenza a maggio
  • indennità a favore di lavoratori e imprenditori
  • credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  • contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
  • esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e prima rata dell’acconto IRAP 2020

[:en]Nell’articolo 28 del D.L.  rilancio si parla di credito imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso NON abitativo destinati:

  • allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico
  • all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo
  • allo svolgimento dell’attività istituzionale per gli enti non commerciali

Chi può usufruire del credito di imposta?

  • imprese
  • professionisti
  • enti non commerciali

A patto che i ricavi o compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. rilancio.

Le strutture “alberghiere  e agrituristiche” possono invece  beneficiare del credito di imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di’imposta precedente.

Come calcolare il credito di imposta sui canoni di locazione?

Il credito di imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Può essere utilizzato in compensazione, con altre imposte e contributi, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Altre informazioni

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammontare, cumulativo dei crediti di imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere: utilizzati in compensazione nel modello F24 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale con la procedura c.d. “semplificata”.

Il credito di imposta sarà pari :

  • al 60% dell’ammontare mensile dei canoni di locazione, leasing o di concessione dei suddetti immobili ad uso non abitativo
  • al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo

Diretta Instagram sul Decreto rilancio realizzata in collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI

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