Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DPR 100/98, modificato dall’art. 14 del DL 119/2018, per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. Tale possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Ai fini della detraibilità dell’imposta, i beni e/o servizi acquistati devono:
- essere destinati all’esercizio dell’attività d’impresa del soggetto passivo
- attenersi ad operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione dell’imposta
La detrazione dell’imposta spetta anche per l’acquisto di beni e/o servizi relativi ad operazioni non soggette ad IVA ma “indirettamente e funzionalmente ricollegabili ad altre operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge ai fini della detrazione” ossia nell’ipotesi in cui “l’ordinaria attività dell’impresa (sia) volta a porre in essere operazioni che danno diritto a detrazione”
FATTURE RICEVUTE NEL 2020
Se si riferiscono ad operazioni la cui esigibilità si è verificata in tale anno, la detrazione dell’IVA può essere esercitata entro il 30/04/2021. Le fatture di acquisto devono essere registrate:
- entro il 31/12/2020 secondo le modalità ordinarie
- tra l’1/01/2021 ed il 30/04/2021 in un’apposita sezione del registro IVA acquisti, facendo concorrere l’imposta alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2020
ESEMPIO
la fattura datata dicembre 2020 e ricevuta a dicembre 2020: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include dicembre 2020 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell’anno 2020 (scadenza 30 aprile 2021);
FATTURE RICEVUTE NEL 2021
Per le fatture ricevute nel 2021 ma riferite ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2020, come nell’esempio di beni consegnati nel 2020, la detrazione IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2021.
Oppure è possibile registrare le fatture tra il 01/01/2022 ed il 30/04/2022 e far concorrere l’imposta alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2021.
ESEMPIO
la fattura datata dicembre 2020 e ricevuta il 15 gennaio 2021: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include gennaio 2021 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell’anno 2021 (scadenza 30 aprile 2022).
Posso detrarre se non rispetto i termini previsti?
Per coloro che non esercitano il diritto alla detrazione dell’IVA entro i termini sopra descritti, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, mediante l’istituto della dichiarazione integrativa “a favore”, (fermo restando l’obbligo di regolarizzare l’acquisto e l’applicabilità delle sanzioni per l’irregolare registrazione delle fatture d’acquisto).
é cambiato qualcosa con la fattura elettronica?
L’introduzione del regime della fattura elettronica ha reso CERTA e DIMOSTRABILE la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte.
- la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata
- per la fattura differita, la trasmissione del documento può invece avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni
Può succedere che la data esposta nella fattura e la data di effettiva consegna non coincidano, ma ai fini della detrazione IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.
in collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI
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