Fatture a cavallo d’anno: regole per la detrazione IVA

Fatture a cavallo d’anno: regole per la detrazione IVA
12Gen, 2022

Fatture a cavallo d’anno: regole per la detrazione IVA.

Nozioni di base

Ai fini della detraibilità dell’imposta, i beni e/o servizi acquistati devono:

  • essere destinati all’esercizio dell’attività d’impresa del soggetto passivo (c.d. requisito di inerenza);
  • afferire ad operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione dell’imposta (o ad esse assimilate).

Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui si sono verificate le seguenti due condizioni (circ.
1/E/2018):

  • l’imposta è divenuta esigibile ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72 (requisito sostanziale);
  • il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto (requisito formale).

Detrazione nella prima liquidazione successiva all’effettuazione

Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DPR 100/98, modificato dall’art. 14 del DL 119/2018, per le fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, è possibile esercitare il diritto alla detrazione entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile.

Tale possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Di conseguenza, l’Iva potrà essere legittimamente detratta
dall’acquirente soltanto a partire dal mese di gennaio 2022, ad avvenuta registrazione.

Termine finale per l’esercizio del diritto alla detrazione

Il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto medesimo è sorto, vale a dire il momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta (determinato ai sensi dell’art. 6 co. 5 del DPR 633/72);
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente.

Fatture ricevute nel 2021

Per le fatture ricevute nel 2021 e riferite ad operazioni la cui esigibilità si è verificata in tale anno, la detrazione dell’IVA può essere esercitata entro il 30.4.2022 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2020), registrando le fatture di acquisto:

  • entro il 31.12.2021, secondo le modalità ordinarie;
  • tra l’1.1.2022 e il 30.4.2022, in un’apposita sezione del registro IVA acquisti, facendo concorrere
    l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2021.

Fatture ricevute nel 2022

Per le fatture ricevute nel 2022 ma relative ad operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2021 (es. beni consegnati nel 2021), la detrazione dell’IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2022.

È anche possibile effettuare la registrazione delle fatture passive tra l’1.1.2023 e il 30.4.2023, in un’apposita sezione del registro IVA acquisti, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2022.

Mediante l’istituto della dichiarazione integrativa “a favore”, è comunque possibile, per coloro che non avessero esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA entro i termini sopra descritti, esercitare il diritto alla detrazione entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fermo restando l’obbligo di regolarizzare l’acquisto e l’applicabilità delle sanzioni per l’irregolare registrazione delle fatture d’acquisto).

Fattura elettronica e data di avvenuta consegna

L’introduzione del regime della fattura elettronica ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna della fattura

  • la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972;
  • per la fattura differita, la trasmissione del documento può invece avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l’art. 6 del D.P.R. 633/1972 per la determinazione del momento dell’effettuazione.

Potrebbe accadere che la data esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa potrebbe non coincidere, ma per poter detrarre l’Iva sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

 

In collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI

Studio Marseglia & Associati
Via Cavour n. 15
21013 Gallarate (Va)

 

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