[:it]Sospensione F24 in scadenza a maggio.
L’articolo 126 del D.L. rilancio prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020 (in unica soluzione o rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/09/20), ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.l. 18/2020 (decreto cura Italia) e dall’articolo 18 D.L. 23/2020 (decreto liquidità).
Viene unificato e differito al 16/09/2020 il termine per effettuare i versamenti fiscali e contributivi (F24) che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Sia in caso di unica soluzione sia in caso di rateizzazione non si applicano sanzioni e interessi.
Altri dettagli sulla Sospensione F24 in scadenza a maggio
Viene altresì prorogato al 16 settembre 2020 il termine del versamento, in autoliquidazione, delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Non verranno effettuati rimborsi a quanto già versato.
Relativamente ai contributi previdenziali vedi le istruzioni per la ripresa dei versamenti in Contributi sospesi: ecco le istruzioni INPS per il 16 .9
Diretta Instagram sul Decreto rilancio realizzata in collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI
[:en]L’articolo 126 del D.L. rilancio prevede lo slittamento dei termini di versamento al prossimo 16 settembre 2020 (in unica soluzione o rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/09/20), ma solamente in presenza delle condizioni già dettate in precedenza dagli articoli 61 e 62 D.l. 18/2020 (decreto cura italia) e dal”articolo 18 D.L. 23/2020 (decreto liquidità).
Viene unificato e differito al 16/09/2020 il termine per effettuare i versamenti fiscali e contributivi (F24) che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Sia in caso di unica soluzione sia in caso di rateizzazione non si applicano sanzioni e interessi.
Viene altresì prorogato al 16 settembre 2020 il termine del versamento, in autoliquidazione, delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973 per le quali i soggetti interessati (lavoratori autonomi e agenti) hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Non verranno effettuati rimborsi a quanto già versato.
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