Fonte immagine © Freepik
CREDITI DI IMPOSTA per la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Disposizioni attuative e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare 20/E/2020 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito al credito di imposta per:
- l’adeguamento degli ambienti di lavoro: pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, con un limite massimo di spese ammissibili pari a 80.000 euro (limite previsto per le spese agevolabili). Il credito massimo spettante è quindi pari a 48.000,00 euro = (80.000 euro*60%)
- per la sanificazione degli ambienti di lavoro pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d’imposta e non per le spese agevolabili)
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
SOGGETTI BENEFICIARI
- esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti,
alberghi, teatri, cinema e musei) - alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati.
- soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.
INTERVENTI AGEVOLATI
Il credito d’imposta è riconosciuto per interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie
e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e Ordini professionali.
Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l’acquisto di arredi di sicurezza.
Rientrano nell’agevolazione anche:
- programmi software
- sistemi di videoconferenza
- interventi per la sicurezza della connessione
- investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020. Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
COME BENEFICIARE DEL CREDITO
DAL 20/07/2020 AL 30/11/2021 è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili, tramite le seguenti modalità:
- in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato
- utilizzando l’apposito modello
Nel modello dovranno essere indicate le spese agevolabili sostenute dall’1/1/2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e quelle in previsione fino al 31/12/2020
QUANDO E COME USARE IL CREDITO DI IMPOSTA
- può essere utilizzato nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito può essere utilizzato dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione da parte dell’agenzia delle entrate della comunicazione.
- può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari entro il 31/12/2021. La comunicazione della cessione del credito va effettuata dal 01/10/2020 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione a parte dell’agenzia delle entrate della comunicazione. Bisogna utilizzare l’area riservata nel sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario dovrà comunicare l’accettazione e successivamente potrà usufruire del credito con le stesse modalità descritte sopra.
Per l’agevolazione non viene disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
L’art. 125 del DL 34/2020 ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni.
SOGGETTI BENEFICIARI
- esercenti attività d’impresa
- esercenti arti e professioni
- enti non commerciali
- soggetti in regime forfetario e le imprese agricole
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (ad esempio, affittacamere e bed&breakfast in possesso del suddetto codice identificativo)
SPESE AGEVOLABILI
- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; è necessaria un’apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri,
termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione - acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione
COME BENEFICIARE DEL CREDITO
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’ 1/01/2020 al 31/12/2020.
Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.
Al fine di rispettare il previsto limite di spesa l’Agenzia delle Entrate definirà con un apposito
provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
COME BENEFICIARE DEL CREDITO
DAL 20/07/2020 AL 07/09/2020 è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili, tramite le seguenti modalità:
- in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato
- utilizzando l’apposito modello
Nel modello dovranno essere indicate le spese agevolabili sostenute dall’1/1/2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e quelle in previsione fino al 31/12/2020
QUANDO E COME USARE IL CREDITO DI IMPOSTA
- può essere utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito può essere utilizzato dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione da parte dell’agenzia delle entrate della comunicazione.
- può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari entro il 31/12/2021. La comunicazione della cessione del credito va effettuata dal 01/10/2020 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione a parte dell’agenzia delle entrate della comunicazione. Bisogna utilizzare l’area riservata nel sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario dovrà comunicare l’accettazione e successivamente potrà usufruire del credito con le stesse modalità descritte sopra.
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
è stato inoltre previsto che il credito d’imposta non rileva ai fini del:
rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del TUIR;
rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR.