“Decreto Rilancio”: esenzione IVA mascherine e DPI

Decreto Rilancio esenzione IVA
26Mag, 2020

[:it]Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio” all’articolo 124 introduce l’esenzione IVA mascherine e DPI, quindi per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I beni interessati sono:

  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile
  • visiere e occhiali protettivi
  • tute da protezione
  • calzari e soprascarpe
  • cuffie copricapo
  • camici impermeabili e chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti,
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3 per cento in litri

Dal  19.05.2020 e sino al 31.12.2020 l’esenzione da IVA.
Dal 01.01.2021 l’applicazione dell’IVA ridotta al 5%.

Ai fini fiscali, pertanto, l’esenzione di detti beni dovrà essere codificata con la seguente dicitura:
“ESENTE ART 10 – ART 124, COMMA 2, DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, NR 34”.

(per la fatturazione elettronica codice N4)

Come funziona la fatturazione ai clienti PA e clienti esportatori abituali?

Devono avere l’assoggettamento all’esenzione art 10 -124

Se ci sono ddt o fatture antecedenti al 19 maggio cosa bisogna fare?

L’esenzione siapplica alle cessioni dei predetti beni consegnati a partire dal 19 maggio 2020, oppure fatturati da tale data ma consegnati dopo l’emissione della relativa fattura. Sono pertanto soggette all’aliquota ordinaria del  22% le fatture differite emesse entro il 16 giugno 2020 relative a consegne di beni effettuati entro il 18 maggio 2020, mentre saranno esenti le fatture differite emesse entro il 16 gennaio 2021 relative a consegne effettua nel mese di dicembre 2020.

Per le fatture già emesse con Iva il 19 maggio, per operazioni effettuate lo stesso giorno, deve essere  emessa nota di variazione.

Diretta Instagram sul Decreto rilancio realizzata in collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI

Studio Marseglia & Associati
Via Cavour n. 15
21013 Gallarate (Va)

 

 [:en]Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio” all’articolo 124 introduce l’esenzione IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I beni interessati sono:

  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile
  • visiere e occhiali protettivi
  • tute da protezione
  • calzari e soprascarpe
  • cuffie copricapo
  • camici impermeabili e chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti,
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3 per cento in litri

Dal  19.05.2020 e sino al 31.12.2020 l’esenzione da IVA.
Dal 01.01.2021 l’applicazione dell’IVA ridotta al 5%.

Ai fini fiscali, pertanto, l’esenzione di detti beni dovrà essere codificata con la seguente dicitura:
“ESENTE ART 10 – ART 124, COMMA 2, DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, NR 34”.

(per la fatturazione elettronica codice N4)

Come funziona la fatturazione ai clienti PA e clienti esportatori abituali?

Devono avere l’assoggettamento all’esenzione art 10 -124

Se ci sono ddt o fatture antecedenti al 19 maggio cosa bisogna fare?

L’esenzione siapplica alle cessioni dei predetti beni consegnati a partire dal 19 maggio 2020, oppure fatturati da tale data ma consegnati dopo l’emissione della relativa fattura. Sono pertanto soggette all’aliquota ordinaria del  22% le fatture differite emesse entro il 16 giugno 2020 relative a consegne di beni effettuati entro il 18 maggio 2020, mentre saranno esenti le fatture differite emesse entro il 16 gennaio 2021 relative a consegne effettua nel mese di dicembre 2020.

Per le fatture già emesse con Iva il 19 maggio, per operazioni effettuate lo stesso giorno, deve essere  emessa nota di variazione.

Diretta Instagram sul Decreto rilancio realizzata in collaborazione con il Dott. Pasquale Marseglia dello STUDIO MARSEGLIA & ASSOCIATI

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Via Cavour n. 15
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2 Comments

  • Bianca 27 Maggio 2020 @ 14:48

    Chiedo un chiarimento per ddt emessi dal 2 al 18 maggio per beni per contenimento emergenza epidemiologica che verranno fatturati a fine mese, come mi devo comportare sono esenti? o avrei dovuto fatturare prima? Inoltre mi succede che ho fatturato delle visiere al 25/05/2020 non sapendo dell’esenzione, già inoltrata allo SDI, cosa dovrei fare? grazie

    • Elfe 28 Maggio 2020 @ 16:09

      L’esenzione si applica alle cessioni dei predetti beni consegnati a partire dal 19 maggio 2020, oppure fatturati da tale data ma consegnati dopo l’emissione della relativa fattura. Sono pertanto soggette all’aliquota ordinaria del 22% le fatture differite emesse entro il 16 giugno 2020 relative a consegne di beni effettuati entro il 18 maggio 2020, mentre saranno esenti le fatture differite emesse entro il 16 gennaio 2021 relative a consegne effettua nel mese di dicembre 2020.

      Per le fatture già emesse con Iva il 19 maggio, per operazioni effettuate lo stesso giorno, deve essere emessa nota di variazione.

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