“Decreto rilancio”: Indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori

Decreto rilancio lavoratori autonomi e imprenditori
22Mag, 2020

[:it]Decreto rilancio: Indennità a favore di lavoratori autonomi e imprenditori

Il D.L. rilancio prevede all’articolo 28 che le diverse indennità incluse  dal DL 18/2020 per marzo, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, sono estese anche al mese di aprile 2020.

Viene anche prevista la generale cumulabilità delle indennità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato da INPS 

Indennità per il mese di aprile

Chi può richiedere l’indennità per i lavoratori autonomi? 

L’indennità prevista per aprile ammonta a 600,00 euro in favore dei soggetti appartenenti a queste categorie:

  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni
  • lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali
  • lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio
  • collaboratori sportivi

Come richiedere l’indennità?

Bisogna presentare domanda all’INPS con l’autocertifica del possesso dei requisiti richiesti (riduzione del 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019).

L’INPS comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato la richiesta  e l’Agenzia comunicherà all’INPS il risultato della verifica dei prerequisiti.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Indennità per il mese di maggio

L’indennità per il mese di maggio 2020 è erogata solo per alcune categorie che prima abbiamo citato e con importi variabili tra 600,00 e 1.000,00 euro.

A chi aspetta l’indennità di 1.000,00 euro?

  • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19/05/2020
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote ammortamento)
  • lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1/01/2019  e il 17/03/2020

Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo pieno determinato ed iscritti alle gestioni speciali AGO ai quali, per questo mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

Altri argomenti del Decreto rilancio:

  • contributo a fondo perduto per agenzie di viaggio e tour operator
  • Bonus mobilità per incentivare la mobilità sostenibile
  • esenzione iva mascherine e DPI
  • detrazioni al 110% delle spese di riqualificazione energetica
  • Bonus vacanze e guida dell’agenzia delle entrate
  • rinvio lotteria scontrini
  • sospensione F24 in scadenza a maggio
  • indennità a favore di lavoratori e imprenditori
  • credito di imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
  • credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
  • contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
  • esonero dal pagamento del saldo IRAP 2019 e prima rata dell’acconto IRAP 2020

[:en]Il D.L. rilancio prevede all’articolo 28 che le diverse indennità incluse  dal DL 18/2020 per marzo, erogate da INPS, enti previdenziali privati oppure dalla società Sport e Salute spa, sono estese anche al mese di aprile 2020.

Viene anche prevista la generale cumulabilità delle indennità delle stesse con l’assegno ordinario di invalidità erogato da INPS 

Indennità per il mese di aprile

Chi può richiedere l’indennità per i lavoratori autonomi? 

L’indennità prevista per aprile ammonta a 600,00 euro in favore dei soggetti appartenenti a queste categorie:

  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni
  • lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali
  • lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio
  • collaboratori sportivi

Come richiedere l’indennità?

Bisogna presentare domanda all’INPS con l’autocertifica del possesso dei requisiti richiesti (riduzione del 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019).

L’INPS comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato la richiesta  e l’Agenzia comunicherà all’INPS il risultato della verifica dei prerequisiti.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Indennità per il mese di maggio

L’indennità per il mese di maggio 2020 è erogata solo per alcune categorie che prima abbiamo citato e con importi variabili tra 600,00 e 1.000,00 euro.

A chi aspetta l’indennità di 1.000,00 euro?

  • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19/05/2020
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote ammortamento)
  • lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1/01/2019  e il 17/03/2020

 

Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo pieno determinato ed iscritti alle gestioni speciali AGO ai quali, per questo mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

 

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